Art.9bis   CRITERI DI VALUTAZIONE PER LO SCRUTINIO FINALE a.s. 2010-2011

  1. Gli alunni che riportano una valutazione di almeno 6/10 in tutte le materie sono promossi all’anno successivo;
  2. Nei confronti degli alunni che presentano più di due insufficienze gravi o una mediocrità diffusa (più di tre mediocrità) e che quindi non abbiano raggiunto gli obiettivi minimi, indicati nel P.O.F., il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva, nel rispetto dell’autonomia decisionale del consiglio di classe che valuterà la qualità del percorso formativo di ciascun alunno in coerenza con gli obiettivi specifici previsti per ciascun anno dell’indirizzo seguito;
  3. Contribuiranno ad un giudizio di non promozione le insufficienze del primo quadrimestre non recuperate;
  4. La frequenza assidua e la partecipazione attiva alla vita della scuola sono elementi positivi che concorrono alla valutazione favorevole del profitto dell’alunno in sede di scrutinio finale. Pertanto, il numero delle assenze, pur non essendo di per sé preclusivo della valutazione del profitto stesso in sede di scrutinio finale, incide negativamente sul giudizio complessivo, a meno che, da un congruo numero di interrogazioni e di esercitazioni scritte, grafiche o pratiche, svolte a casa o a scuola, corrette e classificate nel corso dell’intero anno scolastico, non si possa accertare il raggiungimento degli obiettivi propri di ciascuna disciplina
  5. Nei confronti degli alunni che presentino un’insufficienza in non più di due discipline o tre mediocrità il consiglio di classe, prima dell’approvazione dei voti, sulla base di parametri valutativi stabiliti preventivamente, procedendo ad una valutazione che tenga conto:

        a) della possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate nei tempi e con le modalità stabilite dal consiglio di classe per accertare il superamento delle carenze formative riscontrate (debito formativo);
        b) della possibilità di seguire proficuamente il programma di studi nell’anno scolastico successivo. In particolare tali alunni sono valutati sulla base delle attitudini ad organizzare il proprio studio in maniera autonoma ma coerente con le linee di programmazione indicate dai docenti;
        In caso di valutazione positiva, il consiglio di classe sospende la formulazione del giudizio finale e provvede, sulla base degli specifici bisogni formativi, a predisporre le attività di sostegno e di recupero, la cui organizzazione viene effettuata sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente (Legge 11/1/2007 n°1; D.M. 22/5/2007 n°42; D.M. 3/10/2007 n°80; O.M. 5/11/2007 n°92; Nota del Direttore Generale della Direzione Generale Ordinamente prot. 6163 del 4 giugno 2008)                                                                     

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA
(Gli indicatori presi in considerazione per l’attribuzione del voto di condotta sono quattro)

VOTO DI CONDOTTA

INDICATORI

COMPORTAMENTO

PARTECIPAZIONE

GIORNI DI ASSENZA (*)

RITARDI e/o USCITE ANTICIPATE

10

Disciplinato, corretto e rispettoso delle regole in modo autonomo

Attiva e propositiva anche nelle attività extracurricolari

Non più di 15 giorni di assenza nel corso dell’a.s.

Inferiore o uguale a 4 a quadrimestre

9

Disciplinato e corretto

Attiva e propositiva

Non più di 20 giorni di assenza nel corso dell’a.s.

Inferiore o uguale a 4 a quadrimestre

8

Comportamento nel complesso corretto

Discreta

Non più di 30 giorni di assenza nel corso dell’a.s.

Inferiore o uguale a 4 a quadrimestre

7

Disciplinato solo su continue sollecitazioni e 1 sola nota o ammonizione

Non sempre costante

Non più di 40 giorni di assenza nel corso dell’a.s.

Superiore a 4 a quadrimestre

6

Disciplinato solo dopo aver riportato ammonizioni o sanzioni per comportamenti che non ricadono in quelli specificati nella griglia sottostante

Non costante

Superiore ai 40 giorni di assenza nel corso dell’a.s.

Superiore a 4 a quadrimestre

5 (**)

Deciso dal consiglio di classe nei confronti dell’alunno cui sia stata precedentemente irrrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 249/98 (Statuto studenti) e successive modoficazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilità nei contesti previsti dal DPR n. 249/98

  1. art. 4 comma 9, ossia quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone

      art. 4 comma 9-bis, ossia nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una       particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale

b)   art. 3, violazione dei doveri di cui ai commi 1, 2 e 5
1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d’istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

(*) Salvo le assenze prolungate o ripetute per gravi  motivi, documentate e/o certificate.
(**) La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi individuati e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale.